IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1993 (in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 14 giugno 1993 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 10,50 per cento al 10,00 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione normale dello sconto e' variata dal 6 al 5,50 per cento. Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.