IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto   il  proprio  provvedimento  20  maggio  1993  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 14 giugno 1993  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la Banca d'Italia e' variata dal 10,50 per cento al 10,00 per
cento.
  Per le operazioni relative alle cambiali agrarie  emesse  ai  sensi
dell'art.  6  della  legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione normale
dello sconto e' variata dal 6 al 5,50 per cento.
  Resta fermo il comma 3 dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro  del
tesoro del 22 dicembre 1991.